Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4, comma 1, CGS - principi di lealtà, correttezza e probità – ratio - fattispecie

Per la sussistenza dell'illecito disciplinare di cui all’art. 4, comma 1, CGS non è necessaria alcuna concorrente violazione di altra norma specifica perché possa dirsi violato il dovere di lealtà e correttezza. Essa è norma perfettamente autosufficiente e funge da 'chiusura' che permette l’applicazione delle sanzioni ove sia provata una condotta antisportiva che, anche senza una specifica violazione di legge, possa comunque affermarsi costituisca comportamento inaccettabile sotto il profilo della sua legittimità sportiva. Il dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva, ha assunto una dimensione più ampia, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all’attività sportiva (CFA, SS.UU., n. 53/2021-2022). La previsione di cui all'art. 4 CGS si sostanzia pertanto in un parametro di legittimità del comportamento in concreto tenuto da ciascun associato e affiliato all’ordinamento sportivo. E non è un caso che le sanzioni per la sua violazione non siano predeterminate nel minimo e nel massimo, perché è l’elasticità stessa che caratterizza la norma primaria, la sua adattabilità alle situazioni e la sua estrema versatilità ad essere impiegata in combinato disposto con tutta l’altra serie di disposizioni vigenti, a giustificare un sistema sanzionatorio “aperto” e funzionale alle esigenze del caso, naturalmente secondo parametri motivazionali esplicitati e che si attaglino alla singola vicenda. Il ruolo della fattispecie diventa fondamentale per la soluzione del singolo caso e per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 113/2020-2021) (nel caso in esame la Corte ha ritenuto sussistente la  violazione dell'art. 4, comma 1 CGS, in quanto la società  - ed il suo Presidente - aveva di fatto disatteso ogni disposizione dettata in materia di prevenzione nell'ambito delle attività sportive e, in particolare, per la dotazione e l'impiego di defibrillatori semiautomatici ed automatici-DAE. Anche a volersi ritenere che si fosse dotata di un DAE, infatti, la società lo deteneva scarico, in palesi condizioni di impossibilità di utilizzo, senza averne disposto alcuna registrazione presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria del 118, senza averne stabilito un'esatta e nota collocazione nei suoi locali, senza averne comunicato caratteristica, marca, modello e data di scadenza delle parti deteriorabili e senza aver predisposto persone formate per il suo utilizzo o comunque senza aver garantito che fosse presente personale a tanto idoneo durante le gare o gli allenamenti della squadra, senza averlo manutenuto periodicamente secondo le scadenze previste così da mantenere l'apparecchio stesso in condizioni di efficienza ed operatività, senza infine informare tutti i soggetti presenti nel proprio impianto della sua collocazione o posizionamento. E ciò nella completa ed ammessa ignoranza, da parte dello stesso Presidente deferito, di tutti tali doverosi adempimenti, al punto che la predetta attrezzatura medica sia risultata di fatto, non solo di per sé stessa inutilizzabile, ma anche, ai più, del tutto ignota come dotazione della società).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 105/CFA/2023-2024/E

Presidente: Torsello

Relatore: Galli

Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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