Dichiarazioni lesive - dissociazione - art. 23, comma 6, secondo periodo, CGS – circostanza attenuante – art. 23, comma 6, terzo periodo, CGS – esimente – solo in casi eccezionali - fattispecie
In tema di dichiarazioni lesive la dissociazione determina, come regola generale, solo l’attenuazione della responsabilità (art. 23, comma 6, secondo periodo, C.G.S.), laddove essa può essere una esimente solo “in casi eccezionali” (art. 23, comma 6, terzo periodo, C.G.S.). La natura speciale ed eccezionale di tale ultima norma ne impedisce un’applicazione estensiva e analogica ed impone un’interpretazione rigida dei casi eccezionali, dovendo pertanto intendersi questi come situazioni oggettive tali da interrompere ragionevolmente, almeno sul piano logico – giuridico, ogni riferibilità delle conseguenze delle dichiarazioni lesive alla società. [Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che nessuno dei fatti indicati dalla società risultasse integrare gli estremi del fatto eccezionale, risolvendosi piuttosto nella mera riproposizione di fatti che sono stati già tutti esaminati e valutati come non idonei e sufficienti ad escludere l’attribuibilità delle dichiarazioni dell’incolpato alla società e l’imputabilità di quest’ultima il non aver contribuito a determinare i fatti incriminati e l’essere rimasta estranea alla condotta del proprio tesserato; il non aver ricevuto alcun vantaggio dalle dichiarazioni del proprio tesserato e l’esserne stata addirittura vittima inconsapevole; il fatto che le dichiarazioni dell’interessato sarebbero state emesse al di fuori di ogni controllo esigibile da parte della società; l’occasionalità della condotta del proprio tesserato; l’adozione di un modello organizzativo con misure specifiche finalizzate a prevenire e sanzionare le condotte dei propri atleti). Tuttavia, la Corte ha ritenuto che, ai fini della determinazione della sanzione da irrogare, proprio la pubblica dissociazione, l’eliminazione del commento da quella testata giornalistica on – line da parte dello stesso tesserato e le sue spontanee e formali scuse nonché la stessa risoluzione del contratto di lavoro sportivo, potessero essere tutte valutate quali circostanze attenuanti per rendere la sanzione adeguata ed efficace)].
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 105/CFA/2024-2025/C
Presidente: Saltelli
Relatore: Saltelli
Riferimenti normativi: art. 23, comma 6, CGS
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Art. 23 - Dichiarazioni lesive
1. Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA.
2. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.
3. Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso o di una specifica struttura, all’autore delle dichiarazioni di cui al comma 1 si applica l’ammenda da euro 2.500,00 ad euro 50.000,00, se appartenente alla sfera professionistica. Nei casi più gravi, si applicano anche le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere f), g), h).
4. Nella determinazione dell’entità della sanzione sono valutate:
a) la gravità, le modalità e l’idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio all’istituzione federale o a indurre situazioni di pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza di altre persone;
b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di una società o comunque vi svolga una funzione rilevante;
c) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l’imparzialità degli ufficiali di gara, dei componenti degli organi tecnici arbitrali e dei componenti degli organi di giustizia sportiva nonchè la correttezza delle procedure di designazione.
5. La società è responsabile, ai sensi dell’art. 6, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonché dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
6. La società è punita, ai sensi dell’art. 6, con una ammenda pari a quella applicata all’autore delle dichiarazioni. Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive, con fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi eccezionali, la pubblica dissociazione può costituire esimente.