Corte federale d’appello – motivi di reclamo – art. 101, comma 3, CGS – specificità delle censure – assolvimento dell’onere – lettura formalistica - esclusione

L’art. 101, terzo comma, CGS, nella parte in cui dispone che “Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”, richiede che siano sviluppate adeguate argomentazioni critiche, corredate di puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e porre in risalto l’erroneità della decisione. L’onere di detta specificazione deve ritenersi assolto qualora la parte abbia argomentato le ragioni di dissenso dalla soluzione adottata in prime cure e le ragioni di censura siano ricavabili in termini inequivoci con ampie argomentazioni dirette a dimostrare l’erroneità del percorso logico-argomentativo seguito dal giudicante nella sentenza impugnata (cfr. CFA, SS. UU., n. 99/2022-2023). L’art. 101 comma 3, CGS, non va letto in modo formalistico, in quanto la finalità della norma è che siano sviluppate adeguate argomentazioni critiche, corredate di puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e porre in risalto l’erroneità della decisione (cfr. ex multis: Sez. I, n. 59/CFA/2023-2024).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 110/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Anastasi

Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, CGS

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

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