Settore giovanile e scolastico - Campionati provinciali e locali Under 17 e Under 16 categoria Allievi - iscrizione da parte di una stessa società di due squadre – effetti della partecipazione di due squadre – competenza del Comitato regionale - fattispecie
Ai sensi della circolare riportata nel CU n. 19 del 23/8/2024 del Settore giovanile e scolastico, che ha disciplinato – tra l’altro – lo svolgimento nella stagione 2024-2025 dei Campionati provinciali e locali Under 17 e Under 16 riservati alla categoria Allievi, nel caso di iscrizione da parte di una stessa società di due squadre al medesimo campionato provinciale, spetta al Comitato regionale di decidere se considerare gli incontri della seconda squadra influenti ai fini della classifica finale (salva la preclusione di promozione finale per la squadra stessa) o se invece considerare questa seconda squadra “fuori classifica”, non calcolando cioè ai fini della classifica finale i risultati degli incontri tra detta squadra e le altre inserite nel girone. (Nel caso di specie, il regolamento allegato al CU n.3 del 07.11.2024 del Comitato regionale Lombardia aveva previsto espressamente, che: “La partecipazione di una “seconda squadra” o di una “squadra B” ai campionati/tornei provinciali Allievi U17 e U16, Giovanissimi U15 e U14 è da considerare con “CON DIRITTO DI CLASSIFICA – SENZA POSSIBILITA’ DI CONQUISTA DEL TITOLO PROVINCIALE”. (enfasi nel testo). Seppure dal punto di vista letterale la circolare del Settore giovanile e scolastico di cui al CU n. 19 del 23/8/2024 sembrava imporre soltanto alla società che iscrive più squadre al medesimo campionato di indicare prima dell’inizio del Campionato di competenza, la squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica, mentre non prevedeva un termine certo entro il quale il Comitato regionale doveva esercitare la propria discrezionalità, stabilendo il trattamento dei risultati conseguiti dalla squadra B, tuttavia, elementari ragioni di buon andamento dell’azione federale e di tutela dell’affidamento delle società partecipanti al campionato, imponevano che la regola applicabile fosse stata definita ed esternata prima dell’avvio del campionato stesso e non solo col tardivo comunicato n. 3 del 7/11/2024. Peraltro, tale pur obiettiva irregolarità non inficiava la legittimità della classifica finale, sia perché – in attesa della decisione del Comitato regionale – nessuna società poteva ipotizzare l’applicabilità dell’uno o dell’altro dei criteri utilizzabili sia perché la reclamante aveva sempre considerato gli incontri come rilevanti ai fini di classifica).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 114/CFA/2024-2025/B
Presidente: Torsello
Relatore: Anastasi
Riferimenti normativi: CU n. 19 del 23/8/2024 del Settore giovanile e scolastico; regolamento allegato al CU n.3 del 07.11.2024 del Comitato regionale Lombardia;