MEZZI DI PROVA – TESTIMONIANZA DELLA PERSONA OFFESA – PUÒ ESSERE ASSUNTA AD ELEMENTO DI PROVA – CONDIZIONI

Se è vero che la deposizione della persona offesa può, di per sé sola, costituire prova sufficiente di un fatto e della sua riferibilità,  ciò, peraltro, a condizione che siano positivamente verificate  la credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (sul punto, come è noto, la giurisprudenza penale di legittimità è piuttosto granitica, tanto è vero che si è ripetutamente affermato che «le regole dettate dall'art. 192 comma 3 c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone» - Cass. Pen. Sez. unite sentenza n. 41461/2012-  nello stesso senso anche la giurisprudenza di questa Corte Federale “Le dichiarazioni della persona offesa non rappresentano una prova secondaria, ma onerano di una verifica più intensa circa la credibilità del soggetto e l’attendibilità del racconto” - CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; Id., Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 114 /2020-2021).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 116/CFA/2022-2023/B

Presidente: Torsello

Relatore: Morelli

Riferimenti normativi: art. 57 e sgg. CGS;

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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