MEZZI DI PROVA – VALUTAZIONE - APPREZZAMENTI DI FATTO RISERVATI AL GIUDICE – SINGOLI EPISODI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA -

Il criterio di valutazione del materiale probatorio è fondato sul libero convincimento da parte del giudicante, il quale poi dovrà darne adeguata giustificazione nell’apparato motivazionale. Si tratta, in sintesi, di accertare: a) se un fatto si sia verificato, b) se esso sia riferibile all’incolpato, c) se esso sia previsto dal sistema sanzionatorio e in quale fattispecie astratta sia inquadrabile, d) quale sia, eventualmente, la sanzione giusta e proporzionata da applicare. Chi è chiamato a ricostruire l’accaduto, non solo può liberamente valutare le prove a sua disposizione, ma, d’altra parte, non può (e non deve) considerare isolatamente i singoli episodi portati alla sua attenzione, ma deve (e può) valutarli nel loro insieme, ricercandone, per così dire il significato, atteso che le azioni umane hanno – generalmente – una finalità, tendono ad uno scopo, perseguono un risultato. Dunque: non una valutazione atomistica (Cass. pen. sez. 1, sent. 20461 del 2017, sez. 5, sent. 36152 del 2019 e numerose altre) ma una valutazione unitaria, la sola che possa far emergere “il senso dell’agire” (cfr. C.F.A. n. 51/CFA/2019-2020).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 117/CFA/2022-2023/D

Presidente: Torsello

Relatore: Tucciarelli

Riferimenti normativi: art. 57, comma 1, CGS;

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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