Processo sportivo in genere – principi generali – principio del ne bis in idem – applicabilità nell’ordinamento sportivo
Il principio del ne bis in idem mira ad evitare, da un lato, la duplicazione di uno stesso processo, dall’altro la possibilità che si verifichi un conflitto tra giudicati per un medesimo fatto ascritto nei confronti della stessa persona. Tale principio rappresenta un’articolazione specifica del diritto di difesa e dei principi del giusto processo che - a norma dell’art. 44, comma 1, CGS - valgono anche per il processo sportivo. A tal riguardo, si è già da tempo pronunciata l’Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 118/12: “Detto principio [del ne bis in idem] è stato, in tempi recenti, considerato come principio generale dell’ordinamento giuridico ed orientamento di sistema dettato ad evitare sia “duplicazione dello stesso processo” (Cass. S.U. pen., n. 34655/2005), sia decisioni e provvedimenti per lo stesso fatto contro la stessa persona, e quindi possibilità di conflitti e di pronunce tra loro contrastanti. In virtù di tali esigenze e finalità il principio è man mano risorto nel diritto contemporaneo, confermandosi ed arricchendosi, dapprima in modo deciso nel diritto processuale, anche per effetto delle proclamazioni costituzionali delle garanzie della persona umana e della tutela dei diritti ed in modo più significativo in quello processuale penale. Il principio progressivamente si è esteso ad ogni tipologia di processo e procedimento nelle forme e con le garanzie giustiziali.”. Nell’ambito della giustizia sportiva, quindi, assume rilevanza, per applicare o meno il ne bis in idem, non tanto che il giudizio verta solo sullo stesso rapporto o sulla medesima causa petendi, ma che la regiudicanda sia enucleabile e sia rimasta da decidere, perché non poteva o non doveva essere ricompresa nel thema decidendum del primo giudizio, in modo da essere giuridicamente (conformemente a previsione normativa) e logicamente compatibile e non sovrapponibile con la precedente procedura e decisione (Alta corte di giustizia sportiva, 11 maggio 2012, n. 9; adesivamente CFA, Sez. II, n. 76/2019-2020). (Nel caso in esame la Corte ha ritenuto che gli atti ed i comportamenti oggetto delle incolpazioni formulate con l’atto di deferimento fossero del tutto differenti rispetto alle fattispecie per le quali il Giudice sportivo aveva irrogato le sanzioni all’esito dell’esame degli atti di gara).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 117/CFA/2024-2025/A
Presidente: Torsello
Relatore: Casula
Riferimenti normativi: art. 44 CGS
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.