Mezzi di prova – rapporti ufficiali di gara - fonte di prova privilegiata – efficacia di prova legale – esclusione - fattispecie

Il valore di fonte di prova privilegiata attribuito al referto arbitrale non conferisce ad esso l’efficacia di prova legale prevista nell’ordinamento statale, ma piuttosto un’efficacia rafforzata, giacché dal tenore letterale della disposizione si evince che i rapporti dell’arbitro costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, dunque, si attribuisce agli stessi una fede privilegiata quanto a efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti. Tuttavia, la stessa disposizione prosegue indicando la possibilità che l’organo giudicante utilizzi ai fini probatori gli atti di indagine della Procura federale. Dunque, la circostanza che il referto arbitrale abbia una fede privilegiata non consente di ritenere che l’organo giudicante non debba tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento su determinate circostanze (Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., n. 12/2019).  La fede privilegiata del referto arbitrale (CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020), non implica lo svilimento delle altre fonti di prova, perché altrimenti non avrebbe alcun senso la possibilità di utilizzare l’attività di indagine della Procura federale; né tanto meno è sostenibile una gerarchia tra le fonti di prova, quasi a voler introdurre nel procedimento sportivo una sorta di regime di prova legale. Il criterio di valutazione del materiale probatorio nel giudizio sportivo, pertanto, altro non può essere che quello del libero convincimento da parte del giudicante, con conseguente adeguata giustificazione nell’apparato motivazionale. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il fatto che l’arbitro della gara avesse puntualmente riportato nel proprio referto i fatti che formavano oggetto del giudizio, non fosse di impedimento a che la Procura federale - a seguito dell’esposto pervenuto e della conseguente apertura del procedimento disciplinare - potesse (rectius: dovesse) svolgere le indagini ritenute più opportune).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 117/CFA/2024-2025/B

Presidente: Torsello

Relatore: Casula

Riferimenti normativi: art. 61, comma 1 CGS

Articoli

1. I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale.
2. Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione.
3. Per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR, con la conseguenza che l'arbitro non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del competente Giudice sportivo una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da un contributo di euro 100,00. L’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della segnalazione o della richiesta. Con le stesse modalità e termini, la società e il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l’esame di filmati da loro depositati al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema sanzionato dall’arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati.
4. Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione:
a) la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato;
b) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario;
c) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano;
d) l’impedire la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano.
5. In tutti i casi previsti dai commi 3 e 4, il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche, se designato, dal commissario di campo.
7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano ai tesserati anche per fatti avvenuti all’interno dell’impianto di gioco.

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