Processo sportivo in genere – principi generali – principio del ne bis in idem - giudicato – copre il dedotto e il deducibile – finalità – giudizio instaurato d’ufficio – applicabilità - esclusione

Il giudicato si forma, in maniera implicita, anche sulle questioni che non siano state esplicitamente dedotte, ma che avrebbero potuto dedursi nel processo conclusosi con sentenza passata in giudicato. Tale principio, ammesso anche nella giustizia sportiva (CFA, Sez. IV, n. 40/2020-2021), mira a circoscrivere l’oggetto del giudicato non solo a ciò che si sia espressamente inteso far valere (tanto in forma di deduzione che di eccezione), ma anche alle questioni che, pur se non specificamente dedotte, siano la premessa necessaria della domanda e dell'accertamento relativo, ponendosi così come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione. Il principio non è inquadrabile nel giudizio che è instaurato d’ufficio davanti al Giudice sportivo. Tale giudizio infatti, previsto e regolato dall’art. 66, lett. a), C.G.S., prende avvio senza alcun impulso di parte, né deduzioni o eccezioni di sorta, svolgendosi solo sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 117/CFA/2024-2025/C

Presidente: Torsello

Relatore: Casula

Riferimenti normativi: art. 44 CGS; art. 66, lett. a), CGS

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

1. procedimenti innanzi ai Giudici sportivi sono instaurati:
a) d’ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;
b) su ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale

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