Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio – inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio - superiore alla semplice valutazione di probabilità - indizi gravi, precisi e concordanti
In tema di responsabilità disciplinare, “[…] lo standard probatorio richiesto non si spinge fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito - certezza, che peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione - né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale” (cfr. Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 6/2016). È invece sufficiente un “confortevole convincimento” della violazione, a sua volta sostenuto da un “grado di prova […] che superi la semplice valutazione della probabilità [pur potendo restare] comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 93/2017; Sez. I, n. 23/2021; SS.UU., n. 71/2021)” (da ultimo si veda CFA, SS.UU., n. 14/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 15/2023-2024). Il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare, insomma, si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (CFA, SS.UU., n. 2/2023-2024). E come precisato dalla giurisprudenza penale, gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi - e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza - e devono essere gravi, cioè in grado di esprimere una elevata probabilità di derivazione dal fatto noto a quello ignoto, precisi e cioè non equivoci, e concordanti, cioè convergenti verso l’unico risultato.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 117/CFA/2024-2025/D
Presidente: Torsello
Relatore: Casula
Riferimenti normativi: art. 44 CGS
Articoli
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3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
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