GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - ART. 4, COMMA 1, CGS - PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ – CODICI DI COMPORTAMENTO E DAI REGOLAMENTI ETICI – RAPPORTO - RINVIO ALLE REGOLE MORALI E DI COSTUME GENERALMENTE ACCETTATE - CONDOTTE CHE SI COLLOCANO AL DI FUORI DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA STRETTAMENTE INTESA – APPLICABILITÀ – LIMITI - RAPPORTO COMUNQUE RIFERIBILE ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA

In ambito sportivo, l’ampio e generalizzato consenso che ricevono le clausole generali di lealtà e correttezza si coglie indipendentemente da uno specifico dato normativo, ma viene ribadito dai codici di comportamento e dai regolamenti etici, cui fa eco, appunto, la norma di cui all'art. 4, comma 1 CGS, formulata come clausola di “chiusura” del sistema, poiché evita di dover considerare, nell'ordinamento sportivo, permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna norma rende obbligatorio. Non v'è dubbio che l’utilizzo delle clausole generali pone problemi interpretativi di non facile soluzione ed espressioni come “probità”, “correttezza”, “lealtà” appaiono generiche e di difficile concretizzazione, ma la flessibilità di tali definizioni permette il legittimo rinvio alle regole morali e di costume generalmente accettate. E l’attenzione a questi principi si estende fino a condotte che si collocano al di fuori dell’attività sportiva strettamente intesa, ove siffatta condotta (pur in astratto lecita) implichi – per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto nel quale ha agito – una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva. E' tuttavia certo che sussiste un difetto di giustiziabilità della pretesa punitiva quando manca la fattispecie che consenta di attribuire rilevanza disciplinare ad indubbie violazioni dei principi cardine dell’ordinamento sportivo, ma accadute al di fuori di «ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva» (cfr. art. 4, comma 1, CGS cui si collega la sanzione). Tale situazione può essere sintetizzata come difetto di giurisdizione (o di competenza) degli organi di giustizia sportiva, ma purché sia chiaro che il difetto di giurisdizione (o di competenza) dipende dal difetto di giustiziabilità della pretesa disciplinare dinanzi agli organi di giustizia sportiva per mancanza di una fattispecie disciplinare sanzionatrice. E se anche si voglia operare con il cosiddetto meccanismo del “combinato disposto”, certamente utilizzabile per desumere una prescrizione attraverso l’integrazione coordinata del contenuto di più norme, il risultato ottenuto non può contrastare con quanto le norme combinate contemplano singolarmente (Corte federale d’appello, SS.UU. n. 98/2022-2023).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 118/CFA/2022-2023/B

Presidente: Torsello

Relatore: Galli

Riferimenti normativi: art. 1, comma 1, CGS; art. 4, comma 1, CGS;

Articoli

1. Il presente Codice di giustizia sportiva, di seguito denominato Codice, disciplina le
fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l'ordinamento
processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema
della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di seguito denominata
Federazione.
2. Il Codice non si applica ai procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive
antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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