Giudizio e responsabilità disciplinare – recidiva – aumento della sanzione - deve essere della stessa specie e natura
Ai sensi dell’art. 18 del CGS l’aumento della sanzione per fatti della stessa natura commessi nella medesima stagione sportiva deve essere della stessa specie e natura applicata al caso concreto.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 118/CFA/2024-2025/B
Presidente: Torsello
Relatore: Caso
Riferimenti normativi: art. 18 CGS
Articoli
Art. 18 - Recidiva
1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alla società, ai dirigenti, ai tesserati della società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che hanno subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali e che ricevono altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.
2. La condanna ad una delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m) è valutata, ai fini della recidiva, anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva successiva.