Giudizio e responsabilità disciplinare – recidiva – aumento della sanzione – quantificazione - modalità -

A norma dell’art. 18 CGS, l’aumento conseguente alla recidiva non è commisurato al quantum di ogni singola sanzione irrogata bensì alla pena complessiva da applicare come sommatoria delle diverse sanzioni. L’art. 99 c.p., che disciplina l’istituto della recidiva in ambito penale, espressamente dispone: “Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo conseguente alla decisione.” Anche in questo caso l’aumento viene determinato in misura percentuale rispetto alla pena complessiva da infliggere, come evidentemente dimostrato dal disposto del precedente art. 73 c.p. (che, in caso di concorso di reati, in applicazione del principio del cumulo materiale della pena, prevede che la pena sia unica “Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati”). Nel campo sanzionatorio par excellence e, cioè, nel diritto penale, il calcolo conseguente all’applicazione della recidiva non viene, quindi, effettuato sulla pena prevista per ogni ipotesi di reato bensì sulla pena complessiva irrogata sommando le pene da infliggere per singola violazione. Malgrado la sua particolare natura di qualificazione giuridica inerente alla persona del colpevole, la recidiva riceve nel vigente ordinamento penale un trattamento giuridico del tutto identico a quello previsto, in generale, per le circostanze aggravanti del reato sicché, ai fini della determinazione della pena, occorre procedere alla valutazione globale della fattispecie, circostanziata da aggravanti ed attenuanti, ed alla conseguente valutazione dell’incidenza del risultato di tale valutazione sulla determinazione stessa (Cass. Sez. VI, 17 ottobre 1978 – 18 dicembre 1978, n. 16738). Analogamente, nel diritto sportivo, l’applicazione della recidiva non può comportare un aumento nel quantum di ogni singola sanzione conseguente alla violazione delle regole federali ma l’aumento della pena complessiva irrogata sommando le singole sanzioni.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 118/CFA/2024-2025/C

Presidente: Torsello

Relatore: Caso

Riferimenti normativi: art. 18 CGS; art. 99 CP; art. 73 CP

Articoli

1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alla società, ai dirigenti, ai tesserati della società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che hanno subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali e che ricevono altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.
2. La condanna ad una delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m) è valutata, ai fini della recidiva, anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva successiva.

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