n. 119/CFA/2022-2023

L’art. 100, comma 2, C.G.S. dispone che, nel procedimento dinanzi alla CFA, “Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”. Ciò comporta, anche alla luce del titolo dell’art. 100 (“Avvio del procedimento innanzi alla Corte federale di appello”), che il reclamo dinanzi alla CFA richiede il mandato della parte a un difensore e la sottoscrizione del reclamo da parte di quest’ultimo. La difesa tecnica (e quindi la sottoscrizione del ricorso e l’assistenza in giudizio di un difensore) è requisito dell’azione, con la conseguenza che il reclamo proposto innanzi alla Corte federale d’appello, in assenza del difensore, deve ritenersi inammissibile. Tale è, del resto, il costante orientamento di questa Corte federale (CFA, Sez. III, n. 41/2019-2020; CFA, sez. III, n. 42-2019/2020; CFA, SS.UU., n. 59/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 92/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 17/2020-2021; CFA, sez. II, n. 59/2020-2021). Più in generale, il Collegio di Garanzia del CONI, con decisione n. 24 del 16.3.2018 - traendo occasione dalla necessaria assistenza del difensore nel procedimento che si svolge dinanzi a tale Collegio - ha ritenuto che “ciò risulta coerente con la sempre maggiore complessità e specificità che ha assunto nel tempo il contenzioso in materia di sport e della conseguente necessità di dover rispettare regole, anche processuali, dettate dal Regolamento di Giustizia Sportiva e dai regolamenti di giustizia adottati dalle singole Federazioni, che richiedono una specifica competenza che non può essere richiesta ai singoli soggetti interessati. Proprio il fine di consentire una effettiva tutela ai soggetti che operano nel mondo dello sport nei diversi gradi della giustizia sportiva, rende necessaria l’assistenza in tali giudizi di soggetti che professionalmente siano in grado di utilizzare gli strumenti che mette a loro disposizione l’ordinamento sportivo. […], si deve quindi ritenere che le citate disposizioni prevedono l’obbligo della difesa tecnica nei giudizi davanti agli organi della giustizia sportiva, fatti salvi i casi di una diversa espressa previsione contenuta negli Statuti delle singole Federazioni”.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 119/CFA/2022-2023

Presidente: Lipari

Relatore: Crocetti Bernardi

Riferimenti normativi: art. 100, comma 2, CGS

Articoli

1. Il procedimento innanzi alla Corte federale di appello è instaurato:
a) con reclamo della parte;
b) con reclamo della Procura federale avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti;
c) con reclamo del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l’attività giovanile e scolastica nonché, per le condotte violente ai danni di ufficiali di gara, anche su segnalazione del Presidente dell’AIA.
2. Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore.

Salva in pdf