Corte federale d’appello – domande nuove – inammissibilità
Il reclamo dinnanzi alla Corte d’appello non può contenere domande nuove, ai sensi dell’art. 101, comma 3, CGS (nel caso di specie la Corte ha ritenuto inammissibile la domanda caducatoria formulata solo in sede di reclamo).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 119/CFA/2024-2025/A
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, secondo periodo
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Art. 101 - Reclamo degli interessati
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.