Giudizio e responsabilità disciplinare - circostanze aggravanti e circostanze attenuanti - sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società – diversa ratio
Per le sanzioni previste a carico della società con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di punti negativi in classifica, non è consentito al giudice sportivo quantificare una sanzione inferiore al minimo edittale previsto puntualmente della normativa federale (CFA, SS.UU., n. 71/2024-2025),
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 120/CFA/2024-2025/E
Presidente: Torsello
Relatore: Della Rocca
Riferimenti normativi: art. 12 CGS;
Articoli
Art. 12 - Poteri disciplinari
1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.