Arbitri e ufficiali di gara - condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara – art. 35, comma 4, CGS –attestazione di una lesione personale - referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica – mancanza dell’attestazione della lesione – art. 35, comma 2 - applicabilità
Per applicare il 4° comma dell’art. 35 del CGS, occorre l’attestazione della lesione personale, comunque intesa, con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che mancasse l’attestazione di una lesione personale; la mancanza di tale attestazione escludeva di per sé l’integrazione della fattispecie del 4° dell’art. 35 e faceva rifluire la condotta violenta nell’ambito del 2° comma dell’articolo; soltanto in presenza di un’attestazione “positiva” nel referto medico si sarebbe potuto discutere sulla ricorrenza o meno di una lesione personale nel senso indicato dall’art. 35, 4° comma, CGS).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 121/CFA/2024-2025/B
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 35 CGS;
Articoli
Art. 35 - Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara
1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.
2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.*
3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.*
4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica.*
5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione.*
5bis. Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.*
6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.
7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.
* comma 2 così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023 di cui si riporta il testo previgente: “I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di squalifica e, per lo sputo, con la sanzione minima di cinque giornate di squalifica.”
* comma 3 così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023 di cui si riporta il testo previgente: “I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione e, per lo sputo, con la sanzione minima di sei mesi di inibizione.”
* comma 4 così modificato dal C.U .FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023 di cui si riporta il testo previgente: “I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica.”
* comma 5 così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023 di cui si riporta il testo previgente: “I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione.”
* comma 5bis introdotto con C.U. n. 165/A del 20 aprile 2023