Sanzioni disciplinari – circostanze attenuanti – ammissione di responsabilità – collaborazione fattiva – solo nell’immediatezza del fatto
Non ricorre la circostanza attenuante di cui alla lett. e) dell’art. 13, 1° comma CGS - aver ammesso la responsabilità o l’aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l’accertamento di illeciti disciplinari - allorché il deferito non abbia ammesso nell’immediatezza del fatto le proprie responsabilità e le stesse siano state parzialmente confermate solo in sede di audizione dinanzi al rappresentante della Procura federale.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 121/CFA/2024-2025/D
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 13, comma 1, lett. e), CGS;
Articoli
Art. 13 - Circostanze attenuanti
- La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
- a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;
- b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile;
- c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;
- d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
- e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.
- Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.
- In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.