Sanzioni disciplinari – circostanze attenuanti – circostanze attenuanti generiche atipiche – adeguata motivazione - necessità

Ai sensi dell'art. 13, 2° comma, CGS, le circostanze attenuanti generiche possono essere prese in considerazione dagli organi di giustizia sportiva soltanto con adeguata motivazione (CFA, SS.UU., n. 90/2022-2023, n. 35/CFA/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 89/2019-2020).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 121/CFA/2024-2025/H

Presidente: Torsello

Relatore: Marzocco

Riferimenti normativi: art. 13, comma 2, CGS;

Articoli

  1. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
  2. a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;
  3. b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile;
  4. c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;
  5. d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
  6. e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.
  7. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.
  8. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.

Salva in pdf