Sanzioni disciplinari – afflittività delle sanzioni – gravità dei fatti – rilevanza – commisurazione dell’entità della sanzione alla gravità dell'illecito - necessità

In base al combinato disposto dell’art. 12, 1° comma, e 44, 5° comma, CGS, la misura della sanzione deve tener conto della natura e della gravità dei fatti commessi (art. 12) e deve avere carattere di effettività ed afflittività (art. 44) (CFA, Sez. I, n. 22/2022-2023). Tali principi devono essere sempre coordinati e temperati con i principi di proporzionalità e di ragionevolezza. In applicazione di tali complessivi principi, in un’ottica di contemperamento dei diversi interessi contrapposti, la sanzione, deve poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo e da ultimo deve essere suscettibile anche di una valutazione di natura equitativa (CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025, n. 120/2023/2024; CFA, SS.UU, n. 67/2022-2023).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 121/CFA/2024-2025/I

Presidente: Torsello

Relatore: Marzocco

Riferimenti normativi: art. 12 CGS; art. 44, comma 5, CGS;

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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