Sanzioni disciplinari – circostanze attenuanti – elisione o attenuazione delle conseguenze dell’infrazione – devono intervenire prima del giudizio
Ai sensi dell’art. 13, 3° comma, secondo periodo, CGS: «laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell’illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante». Ai sensi del comma 1, lett. c, espressamente richiamato, l’attivazione per elidere o attenuare le conseguenze dell’infrazione, o per riparare il danno, devono essere intervenuti «prima del giudizio». (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non fosse idonea ad operare come circostanza attenuante ai sensi dell’art. 13, 3° comma, la condotta tenuta dalla società, consistente in un comunicato ufficiale pubblicato su Facebook con cui si porgevano scuse pubbliche all’Ufficiale di gara coinvolto, all’AIA e si manifestava la volontà di imparare dagli errori commessi – in quanto intervenuta soltanto a seguito della pubblicazione della decisione impugnata).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 121/CFA/2024-2025/L
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 13, comma 3, secondo periodo, CGS; art. 13, comma 1, lett. c), CGS;
Articoli
Art. 13 - Circostanze attenuanti
- La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
- a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;
- b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile;
- c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;
- d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
- e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.
- Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.
- In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.