Corte federale d’appello – reclamo del Presidente federale – art. 102 CGS – ratio – reclamo incidentale – esclusione
La ratio del reclamo presidenziale previsto dall’art. 102, 1° comma, CGS consiste nell’esigenza di tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli organi della giustizia sportiva interni alla federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante (CFA, SS.UU., n. 10/2024-2025; n. 26/2023-2024; n. 11/2023-2024; n. 3/2022-2023; n. 52/2021-2022; n. 108/2020-2021). Il reclamo presidenziale si atteggia come un rimedio straordinario non a critica vincolata, ma il cui oggetto, ed il conseguente oggetto del giudizio, è delimitato dall’ambito dei motivi di reclamo presentati con il ricorso dal Presidente federale, al quale soltanto spetta tale legittimazione. Nell’ambito oggettivo così individuato e delimitato si devono muovere anche le mere difese ed eccezioni della controparte, senza che possano trasformare il giudizio di reclamo presidenziale in un ordinario giudizio di impugnazione della decisione; e, pertanto, si deve ritenere esclusa anche la legittimazione della controparte a proporre motivi di impugnazione incidentale nel giudizio introdotto, quale unico legittimato, dal Presidente federale ex art. 102 CGS. Altrimenti il giudizio di reclamo si trasformerebbe, in contrasto con la sua ratio, in un ulteriore grado di giudizio endofederale che consenta alle parti, dopo l’introduzione del reclamo in via esclusiva da parte del Presidente federale in ragione delle sue prerogative, di ottenere un nuovo e completo sindacato sulla vicenda, introducendo anche questioni deducibili ma non dedotte nel precedente grado di giudizio o deducibili, ma non dedotte, dinanzi ai gradi di giustizia endofederale ed esofederale ordinariamente previsti. Una lettura restrittiva dell’oggetto del giudizio introdotto dal reclamo presidenziale che si fonda anche sulla considerazione secondo cui che il giudizio della Corte federale – in presenza di un gravame proposto ai sensi dell’art. 102 CGS – si snoda attraverso un apprezzamento parzialmente diverso – quanto alla causa petendi - da quello proprio del gravame ordinario e riguarda la conformità della decisione alle specifiche disposizioni che regolano il giudizio che ha dato luogo alla decisione medesima, asseritamente illegittima o inadeguata (CFA, SS.UU., n. 119/2023-2024).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 121/CFA/2024-2025/M
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 102 CGS;
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Art. 102 - Reclamo del Presidente federale
1. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime.
2. Il Presidente federale può proporre reclamo alla Corte federale di appello entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione che intende impugnare.