Responsabilità delle persone fisiche – responsabilità del capitano della squadra – sanzione – cessazione dell’esecuzione – individuazione del soggetto responsabile – accertamento giustiziale - necessità
In tema di responsabilità del calciatore capitano della squadra, se è vero che la formulazione dell’art. 5, 2° comma, CGS impiega l’espressione che appare a maglie larghe “comunque individuato” («La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell’atto»), l’individuazione del soggetto responsabile non può considerarsi avvenuta sulla base della semplice indicazione del soggetto quale autore dell’atto da parte di potenziali testimoni, senza un’attività di indagine della Procura federale competente. Né basta a tal fine l’atto di deferimento della Procura federale che indica, nell’esercizio dell’azione disciplinare ad essa riservato, il soggetto incolpato (ma non ancora individuato) come autore dell’atto. Del resto, alla Procura federale spetta l’esercizio dell’azione disciplinare, mentre agli organi di giustizia sportiva con funzione decidente spetta l’accertamento della responsabilità. Né allo stesso fine sarebbe bastata la dichiarazione parziale di responsabilità resa dall’autore del fatto in sede di audizione dinanzi alla Procura federale interregionale; né la proposta, non perfezionata, di applicazione della sanzione ex art. 126 CGS. Il tempo di cessazione dell’esecuzione della sanzione deve essere ragionevolmente individuato nel momento in cui vi sia stato un accertamento di responsabilità dell’effettivo autore della condotta violenta da parte un organo di giustizia sportiva. A sostegno di tale lettura muove anche la considerazione che se dal momento in cui è stato individuato, attraverso l’accertamento di un organo giustizia sportiva, l’autore effettivo della condotta violenta non cessasse immediatamente l’esecuzione nei confronti del capitano della squadra, avremmo per il medesimo fatto due soggetti sanzionati, considerato che le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive (cfr. art. 19, 2° comma, CGS). Inoltre, il carattere oggettivo della responsabilità del capitano della squadra, che rappresenta ormai un’ipotesi residuale rispetto al principio di colpevolezza di cui all’art. 5, 1° comma, FIGC, onera di interpretazioni favorevoli alla cessazione della sanzione non appena sia stato compiuto un accertamento.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 121/CFA/2024-2025/N
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 5, comma 2, CGS;
Articoli
Art. 5 - Responsabilità delle persone fisiche
- Le persone fisiche soggette all’ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili.
- Il calciatore capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, nei confronti degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.