GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – QUESTIONI PREGIUDIZIALI – ACCERTAMENTO INCIDENTER TANTUM - COMPETENZA ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA – SUSSISTE - PRESUPPOSTI

Ai sensi dell’articolo 111, comma 6, CGS, che riflette l’art. 39, comma 6, CGS CONI, gli organi di giustizia sportiva possono esaminare ogni questione che esula dall’ambito di competenza degli organi di giustizia sportiva medesimi, ma sia pregiudiziale rispetto all’esame della sussistenza o meno di una violazione disciplinare. Ne discende che l’esame incidenter tantum di questioni che non rientrano nella competenza degli organi di giustizia sportiva è possibile soltanto quando la loro “risoluzione sia rilevante per pronunciare sull’oggetto della domanda”.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 122/CFA/2022-2023/B

Presidente: Torsello

Relatore: Marzocco

Riferimenti normativi: art. 111, comma 6, CGS; art 39, comma 6, CGS CONI;

Articoli

1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l’autonomia dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L’efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell’incolpato.
5. In ogni caso, hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull’istanza di verificazione.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all’autorità di altra sentenza che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all’Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull’oggetto della domanda.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’Autorità giudiziaria.

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