TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI – RICORSO – NOTIFICA DEL RICORSO ALL’ORGANO CHE HA EMANATO L’ATTO – MANCATA NOTIFICA - - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Il ricorso avverso un provvedimento di svincolo, ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS, deve essere tempestivamente notificato, entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento, anche all’organo che ha emanato l’atto che, perciò, costituisce parte necessaria, legittimata a sostenerne le ragioni dinanzi agli organi della giustizia sportiva (CFA, SS.UU., n. 95/2022-2023). A presidio del principio del contraddittorio, espressamente evocato dall’art. 44, comma 1, CGS, è posta anche la disposizione di cui all’art. 44, comma 6, CGS, la quale prevede che tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori. La natura perentoria del termine sarebbe inefficace qualora non fosse assistita dalla sanzione della inammissibilità del ricorso che non sia stato tempestivamente comunicato a tutti i soggetti necessari del giudizio entro i termini previsti dal Codice.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 125/CFA/2022-2023/C

Presidente: Torsello

Relatore: Tucciarelli

Riferimenti normativi: art. 44, comma 1, CGS; art. 44, comma 6, CGS;

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

Salva in pdf