PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – PROVA – PLURALITÀ DI PROVE TESTIMONIALI – CIRCOSTANZE RIFERITE SOLO DA ALCUNI TESTIMONI – VALENZA PROBATORIA DI CIASCUNA DICHIARAZIONE – NON È SMENTITA – TESTIMONIANZE NON VERITIERE IN PARTE – NON POSSONO ESSERE DISATTESE NELLA LORO INTEREZZA - COMPITI DEL GIUDICE DI MERITO

In tema di valutazione di una pluralità di prove testimoniali destinate a ricomporre il medesimo fatto, la valenza probatoria di ciascuna dichiarazione non è compromessa dal fatto che una o più circostanze siano riferite da alcuni testimoni e non da altri, quando vi sia la prova che le fonti orali, presenti sul luogo del delitto, non abbiano avuto tutte la completa o la medesima percezione di tutti i segmenti della concorsuale azione delittuosa, per i tempi e i modi di sviluppo della vicenda. (cfr. Cass.. Pen. Sez. 5 - Sentenza n. 15669 del 24/02/2020 Rv. 279162 - 01). Le testimonianze, come le confessioni - se non veritiere in una parte - non possono per ciò solo essere disattese nella loro interezza, essendo compito del giudice di merito procedere alla verifica ed alla individuazione delle parti che trovino riscontro ed espungere quelle altre parti che risultino non veritiere o prive di conforto, dando motivata spiegazione delle proprie scelte (cfr. Cass.. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 8123 del 09/04/1991 Rv. 188046 - 01 e  Sez. 3 -  Sentenza n. 5602 del 21/01/2021 Rv. 281647 - 05).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 19/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Galli

Riferimenti normativi: art. 57 e sgg. CGS;

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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