DIRITTO DI ACCESSO – CD. ACCESSO DIFENSIVO – NATURA GIURIDICA

L’accesso cd. difensivo è costruito come una fattispecie ostensiva autonoma, caratterizzata da una vis espansiva capace di superare le ordinarie preclusioni che si frappongono alla conoscenza degli atti amministrativi. In sostanza, sul piano della logica ‘difensiva’, il legislatore inserisce all’interno di una norma di natura sostanziale uno strumento di valenza tipicamente processuale, fornendo ‘azione’ alla ‘pretesa’, anche in senso derogatorio in concreto rispetto ai classici casi di esclusione procedimentale (cfr. art. 24, comma 7: «Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici»). Il diritto d’accesso di cui all’art. 24, comma 7, L. n. 241/1990, quindi, risponde ad un’esigenza difensiva del privato che si traduce in un’accessibilità dei documenti “rafforzata” per esigenze di tutela. La formulazione testuale della disposizione avvalora un’interpretazione lata del bisogno di protezione, per tale intendendosi certamente, ma non esclusivamente, la tutela giurisdizionale, potendo rientrare anche forme di tutela pre-giurisdizionali o para-giurisdizionali, come nel caso di specie.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 21/CFA/2023-2024/F

Presidente: Torsello

Relatore: Mauceri

Riferimenti normativi: art. 27, comma 7, Legge n. 241/1990;

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