DIRITTO DI ACCESSO – ORDINAMENTO SPORTIVO – AMMISSIBILITÀ - DIRITTO ALL’IDENTITÀ PERSONALE - DIRITTO ALLA TRASPARENZA E CORRETTEZZA DEL TRATTAMENTO SUI PROPRI DATI

E’ configurabile iure privatorum un diritto di accesso agli atti del procedimento sportivo con riferimento al diritto all’identità personale e al diritto alla trasparenza e correttezza del trattamento sui propri dati personali. Perché si configuri la fattispecie «trattamento dei dati personali» sottoposta a controllo dall’ordinamento non è più necessario che vi sia un procedimento automatizzato ma è sufficiente che i dati siano trattati in un qualsiasi modo (Reg. UE n. 2016/679, art. 4, comma secondo) e, essendo espressamente posto il principio di correttezza e trasparenza nel trattamento (art. 5) si riconosce alla persona i cui dati siano oggetto del trattamento un generico diritto di accesso (art. 15) che, oltre che al fine di ottenere un’eventuale rettificazione di dati raccolti erroneamente (art. 16), potrebbe essere strumentale a una successiva richiesta di cancellazione (essendo altresì riconosciuto il c.d. diritto di oblio – art. 17). La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a pronunciarsi in fase pregiudiziale, proprio con riferimento al significato da attribuire al diritto di accesso apprestato dall’art. 15 del Regolamento, ha di recente fornito, sancendo in particolare che «tale diritto di accesso è necessario affinché l'interessato possa esercitare, se del caso, il suo diritto di rettifica, il suo diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio") e il suo diritto di limitazione di trattamento, diritti questi che gli sono riconosciuti, rispettivamente, dagli articoli 16, 17 e 18 del RGPD, il suo diritto di opposizione al trattamento dei suoi dati personali, previsto all'articolo 21 del RGPD, nonché il suo diritto di agire in giudizio nel caso in cui subisca un danno, previsto agli articoli 79 e 82 del RGPD» (Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, Sent. del 04/05/2023, reg. n. 487/21). La Corte ha altresì precisato che «in caso di conflitto tra, da un lato, l'esercizio del diritto di accesso pieno e completo ai dati personali e, dall'altro, i diritti o le libertà altrui, occorre effettuare un bilanciamento tra i diritti e le libertà in questione. Ove possibile, si devono scegliere modalità di comunicazione di dati personali che non ledano i diritti o le libertà altrui, tenendo conto del fatto che tali considerazioni non devono "condurre a un diniego a fornire all'interessato tutte le informazioni", come risulta dal considerando 63 del RGPD» (ivi).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 21/CFA/2023-2024/H

Presidente: Torsello

Relatore: Mauceri

Riferimenti normativi: Legge n. 241/1990; Reg. UE n. 2016/679;

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