Società sportiva - svincolo dei calciatori per inattività - art. 110, 1^ comma, NOIF - provvedimento vincolato - motivazione - solo se sussistano casi eccezionali

È vincolato e doveroso il provvedimento del Presidente federale previsto dall’art. 110, 1^ comma, NOIF, che dispone, nel caso in cui la società non prenda parte al campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l’affiliazione, lo svincolo dei calciatori e delle calciatrici tesserati/e, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale; tale provvedimento ha la funzione di garantire ai tesserati vincolati alla Società di recuperare il cartellino e di poter continuare l’attività con altra società sportiva a condizioni migliori di quelle che la società retrocessa può garantire loro. Diritto che risulterebbe vanificato o, comunque, fortemente pregiudicato dall’ulteriore trascorrere del tempo nell’impossibilità di tesserarsi per altre società. Si tratta quindi di un provvedimento dovuto che non abbisogna di motivazione a parte quella di dare atto della sussistenza dei presupposti di fatto per applicare la norma stessa. La motivazione è certamente necessaria solo se il Presidente federale ravvisi casi eccezionali che possono indurlo a superare la doverosità del provvedimento di svincolo.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 28/CFA/2021-2022/A

Presidente: Torsello

Relatore: De Zotti

Riferimenti normativi: art. 110 NOIF;

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