Corte federale d’appello – revocazione e revisione – revocazione - rimedio a carattere eccezionale – ratio - giudizio rescindente – giudizio rescissorio - distinzione

Tradizionalmente, la revocazione viene configurata come un mezzo d’impugnazione a carattere eccezionale che risponde all’esigenza di porre rimedio ai casi in cui un giudizio si manifesti affetto da precisate patologie che ne hanno turbato il corso regolare o che lasciano presumere che, in assenza delle ragioni di turbativa, l’esito del giudizio avrebbe potuto essere diverso. In questi casi, eccezionalmente l’ordinamento può consentire che il bisogno di giustizia prevalga su quello di stabilità della decisione. Il giudizio di revocazione si articola in due distinte fasi, e cioè in una fase rescindente, intesa ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, e in una fase rescissoria successiva di riapertura della valutazione di merito, possibile solo quando il riscontro preliminare si sia concluso in senso positivo. Lo scrutinio positivo circa la sussistenza di una delle cause di revocazione consente quindi al giudice sportivo di riaprire il giudizio. Solo se in esito a tale esame preliminare si accerta che sussiste una causa di revocazione, la decisione viene “revocata” e si passa alla seconda fase, in cui viene rinnovato il giudizio, emendando i vizi di quello precedente. Il giudizio preliminare di ammissibilità costituisce, dunque, un filtro funzionale a consentire la celebrazione del giudizio di revocazione qualora emergano sopravvenienze fattuali, suscettibili di indurre il giudice della revocazione a riconsiderare alla loro luce il precedente assetto decisorio. Diversamente da quanto previsto nel sistema delle giurisdizioni generali che ammettono anche casi di revocazione ordinaria, nella giustizia sportiva la revocazione è intesa come extraordinarium auxilium previsto, in casi tassativi e particolarmente gravi, nei confronti di decisioni non più soggette ai mezzi ordinari di impugnazione. L’art. 63 CGS prevede infatti la possibilità di impugnare per revocazione le pronunce dei giudici sportivi inappellabili o divenute irrevocabili nei casi in cui, in seguito al passaggio in giudicato della decisione, si scopra un vizio occulto, ossia un vizio non rilevabile direttamente dal testo del provvedimento, che invalidi la decisione assunta.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 29/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: art. 63, comma 1, CGS

Articoli

1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:
a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.
5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.

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