Corte federale d’appello – revocazione e revisione – revocazione – art. 63, comma 1, lett. c), CGS - impedimento alla presentazione di documenti - decisioni per le quali è scaduto il termine per l’impugnazione ordinaria – impugnazione per revocazione - soltanto in caso di sopravvenienza e conoscibilità dopo la scadenza del termine medesimo

In tema di revocazione, l’art. 63, comma 1, lett. c), riguarda l’impedimento alla presentazione di documenti rilevanti per il giudizio, che sia stato causato dal fatto altrui (id est, nella specie, l’omessa comunicazione dell’udienza di trattazione). In linea con la natura eccezionale del mezzo di impugnazione in argomento, il formante normativo espresso nell’art. 63 C.G.S. è costantemente interpretato dalla giurisprudenza federale in termini rigorosi quanto alla decisività dei fatti prima ignorati senza colpa. Si considera presupposto necessario per la proponibilità del rimedio straordinario, che la conoscenza del fatto revocatorio sia successiva al passaggio in giudicato della decisione (cfr. Corte federale appello, n. 63/CFA/2022-2023). L’ordinamento sportivo non contiene una disposizione analoga a quella contenuta al secondo comma dell’art. 396 c.p.c., a tenore del quale se i fatti previsti come motivo di revocazione si verificano durante il termine per proporre appello, il termine stesso è prorogato fino a trenta giorni dal fatto per consentire la presentazione dell’appello (in luogo della revocazione).  Ne deriva, da un lato, che rimangono fermi i termini per l’appello delle decisioni dei giudici sportivi (che rimane lo strumento ordinario di impugnazione) e, dall’altro, che l’esperibilità del rimedio revocatorio richiede necessariamente l’insorgenza di fatti rimasti ignoti alla parte in pendenza del termine di impugnazione e di cui la parte abbia acquisito conoscenza successivamente alla scadenza del termine medesimo. Va da sé che incombe sul soggetto ricorrente ex art. 63 CGS dimostrare inequivocabilmente di aver avuto conoscenza degli elementi posti a sostegno della impugnazione straordinaria solo in momento successivo rispetto alla scadenza del termine per proporre l’impugnazione ordinaria. In sostanza, deve essere portata all’attenzione dell’organo decidente l’oggettiva impossibilità di acquisire gli elementi addotti a sostegno del ricorso per revocazione nel termine “ordinario” suddetto. In tale prospettiva, il “fatto altrui” acquista rilevanza solo se la mancata conoscenza del fatto stesso sia stata determinata da ragioni oggettive e la scadenza del termine ordinario di impugnazione non sia imputabile all’inerzia della parte interessata. Una diversa e meno rigorosa interpretazione in merito alla rigidità dei presupposti del giudizio “rescindente”, determinerebbe altrimenti il rischio che il ricorso per revocazione si trasformi inammissibilmente in una sorta di appello tardivo in violazione dei termini processuali di decadenza, con l’effetto di travolgere la certezza e definitività delle decisioni federali. Seppure sia vero che il giudizio di revocazione risponde ad esigenze di giustizia sostanziale che impongono di correggere un errore giudiziario e giustificano il sacrificio del giudicato, si tratta pur sempre di un rimedio succedaneo rispetto ai mezzi di impugnazione ordinari. Il principio di razionalità dell’ordinamento impone di circoscrivere l’istituto ai soli casi in cui la deducibilità dell’errore revocatorio emerga dopo la formazione del giudicato, trovando esso altrimenti rimedio mediante gli strumenti ordinari di contestazione della decisione affetta da nullità. Pertanto la revocazione ex art. 63 cit. può dichiararsi ammissibile soltanto qualora il “fatto altrui” assunto a sostegno dell’impugnazione straordinaria sia conosciuto dopo il decorso del termine per l’appello della decisione impugnata, in base a canoni di ordinaria diligenza ovvero in presenza di eventi imponderabili, sottratti alla volontà e alla disponibilità della parte (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 39/CFA/2020-2021). Ciò, del resto, corrisponde alla natura stessa del giudizio di revocazione, che l’ordinamento sportivo configura quale rimedio per situazioni stra-ordinarie che - proprio perché tali - non possono essere fronteggiate mediante il ricorso ai mezzi ordinari di impugnazione. Pertanto le decisioni per le quali è scaduto il termine per l’impugnazione ordinaria possono essere impugnate per revocazione soltanto se i presupposti che giustificano il ricorso a detto rimedio siano sopravvenuti o divenuti conoscibili e conosciuti dopo la scadenza del termine medesimo (Nel caso in esame la Corte ha ritenuto inammissibile la revocazione in quanto le parti hanno acquisito piena conoscenza del “fatto altrui” lesivo delle loro prerogative difensive sin dalla notifica della decisione impugnata per revocazione; si era, quindi, in presenza di un vizio palese direttamente rilevabile dalla decisione che, a differenza del vizio occulto, deve necessariamente essere denunciato mediante atto di appello da proporre entro il termine ordinario dalla notificazione della pronuncia).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 29/CFA/2023-2024/B

Presidente: Torsello

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: art. 63, comma 1, lett. c), CGS; art. 396 CPC

Articoli

1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:
a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.
5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.

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