Processo sportivo in genere – decisione – comunicato ufficiale - mancata o invalida notificazione – effetti

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, secondo periodo, CGS, “i comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione”. La mancata o invalida notificazione degli stessi potrebbe al più rilevare in ordine alla decorrenza del termine di impugnazione, ma non anche in relazione alla produzione degli effetti della decisione e alla sua conoscibilità.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 31/CFA/2023-2024/C

Presidente: Torsello

Relatore: La Greca

Riferimenti normativi: art. 4, comma 3, secondo periodo CGS

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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