Mezzi di prova – testimonianza della persona offesa – può essere assunta - condizioni

Anche le sole dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, qualora ritenute fondate e attendibili, possono essere poste alla base della decisione del giudicante, in applicazione del principio del libero convincimento, ferma restando la necessità di una previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (CFA, SS.UU., n. 114 /2020-2021; CFA, Sez. I, n. 118/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 66/2019/2020; Cass. pen., SS.UU., 19 luglio 2021, n. 41461; Cass. pen., Sez. V, 13 febbraio 2020, n. 12920; Cass. pen., Sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135; Cass. pen., Sez. III, 3 maggio 2011, n. 28913).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 35/CFA/2023-2024/B

Presidente: Torsello

Relatore: Coppari

Riferimenti normativi: art. 57 e sgg. CGS

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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