Giudizio e responsabilità disciplinare – Accordo collettivo 31 gennaio 2023/30 giugno 2024 tra la Lega nazionale professionisti Serie A e l’Associazione italiana calciatori – Oggetto – Disciplina del rapporto di lavoro dei calciatori professionisti – Inidoneità a porre in capo al singolo tesserato obblighi di comportamento nei confronti della FIGC

L’art. 1.1 dell’Accordo collettivo 31 gennaio 2023/30 giugno 2024 tra la Lega nazionale professionisti Serie A e l’Associazione italiana calciatori ne disciplina l’oggetto (“il trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti … e Società sportive partecipanti ai campionati nazionali di Serie A”), e si raccorda con l’ordinamento generale: da ultimo, l’art. 27, comma 4, del d. lgs. n. 36/2021 stabilisce che, nei settori professionistici, “[i]l rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità , tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici, e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato”. Appare così evidente che l’Accordo riguarda la disciplina del rapporto di lavoro e non è idoneo a porre in capo al singolo tesserato obblighi di comportamento nei confronti della FIGC.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 39/CFA/2023-2024/G

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: Accordo collettivo 31 gennaio 2023/30 giugno 2024 tra la Lega nazionale professionisti Serie A e l’Associazione italiana calciatori

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