Giudizio e responsabilità disciplinare – applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento – sanzione concordata tra incolpato e Procura – risoluzione dell’accordo – deferimento della società – determinazione della sanzione – sanzione individuata in sede di patteggiamento – non vincola il giudice – incremento di un terzo della sanzione base – non ha fondamento normativo

Va affermato il principio dell’autonomia delle valutazioni del collegio rispetto a quanto concordato tra Procura e incolpato nell’ambito degli accordi pregiudiziali ex art. 126 CGS. Qualora l’accordo non venga confermato, il Collegio può anche attribuire la stessa sanzione o una minore rispetto a quella concordata, la cui natura premiale è un assunto delle parti, non vincolante per il Collegio chiamato a giudicare sulla vicenda. Al riguardo, l’incremento dell’importo dell’ammenda di almeno un terzo al fine di stigmatizzare un comportamento di parte che onera gli organi di giustizia sportiva di attività ulteriori aggravamento non trova riscontro normativo. (Fattispecie in cui la Corte ha dato rilievo, al fine di non aggravare la sanzione, al contegno processuale della parte, improntato a un apprezzabile spirito di collaborazione verso l’organo di giustizia sportiva chiamato a decidere il reclamo, unitamente al valore sociale del sodalizio sportivo, operante in un territorio purtroppo infiltrato da organizzazioni criminali).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 3/CFA/2023-2024/C

Presidente: Torsello

Relatore: La Greca

Riferimenti normativi: art. 126 CGS

Articoli

1. Prima che il Procuratore federale abbia notificato l'atto di deferimento, i soggetti ai quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini possono richiedere, con una proposta di accordo trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata alla segreteria della Procura federale, l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati.
2. La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo della metà di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti.
3. Il Procuratore federale, ove ritenga congrui la sanzione o gli impegni indicati nella proposta di accordo, informa il Procuratore generale dello sport il quale, entro dieci giorni, può formulare rilievi.
4. La proposta di accordo è trasmessa, a cura del Procuratore federale, al Presidente federale, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport.
5. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, la proposta di accordo diviene definitiva e l'accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia. L'accordo comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare, salvo che non ne sia data completa esecuzione nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla sua pubblicazione.
6. Nel caso in cui non sia data completa esecuzione dell'accordo, la Federazione, su comunicazione del competente ufficio, prende atto della intervenuta risoluzione dell’accordo con Comunicato ufficiale e, esclusa la possibilità di concluderne altro ai sensi del comma 1, la Procura federale procede per quanto di sua competenza.
7. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, per gli episodi di abusi o di molestie sessuali, per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza, per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento federale.

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