Giudizio e responsabilità disciplinare – sanzione – determinazione – violazioni disciplinari distinte – cumulo materiale delle sanzioni – applicabilità – principio di effettività e di afflittività delle sanzioni

Il sistema della giustizia sportiva è in generale ispirato al criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in base al quale il soggetto destinatario di sanzioni relative a violazioni disciplinari distinte deve scontarle interamente, con sommatoria delle stesse, salvo le possibilità di temperamento da parte del giudice ove ne ricorrano i presupposti. Nel il sistema di giustizia sportiva mancano disposizioni espresse volte a disciplinare il problema dell’eventuale cumulo di sanzioni inflitte allo stesso soggetto con decisioni distinte o comunque relative a diverse violazioni disciplinari. Tuttavia, l’ordinamento della giustizia federale – pur in mancanza di espressa previsione – risulta non equivocamente orientato in favore del criterio del cumulo materiale, ferma la possibilità che il Giudice ne temperi l’asprezza ove sussistano ragioni equitative (cfr. CFA n. 67 del 10/2/2023 al punto 28 della motivazione). In ambito federale il sistema del cumulo materiale si impone per concorrenti ragioni di ordine sia sistematico che logico. L’art. 44 del Codice di giustizia sportiva (il quale detta proprio i principi fondanti del processo sportivo) espressamente prevede, al comma 5, che “Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.”. Trattasi di previsione espressamente volta all’intento di rafforzare la repressione delle infrazioni disciplinari al fine di garantire una migliore disciplina federale, dalla quale consegue che ogni sanzione disciplinare deve essere scontata in modo effettivo per raggiungere quello scopo. Ne deriva sul piano logico che il criterio dell’effettività della sanzione preclude ogni ricorso a quel diverso sistema - in sede penale denominato dell’assorbimento - secondo il quale nel caso di una molteplicità di violazioni commesse dallo stesso soggetto si applica la pena stabilita per l’infrazione più grave. La teoria dell’assorbimento nel caso di cumulo di sanzioni, ove trasportata nell’ordinamento federale, condurrebbe a conseguenze paradossali, conferendo una sorta di sostanziale immunità disciplinare al soggetto che abbia ricevuto una sanzione significativa; tale maggiore sanzione sarebbe infatti destinata ad assorbire e quindi sostanzialmente a vanificare ogni altra e diversa sanzione che possa essere inflitta a quel soggetto per infrazioni disciplinari diverse commesse nel periodo di riferimento. Anche sotto un profilo sistematico, è ormai acquisito nell’ordinamento sportivo il riconoscimento dell’illecito continuato, ancorché – anche in questo caso – l’istituto della continuazione non sia espressamente disciplinato dal Codice di giustizia sportiva (C.F.A., Sez. I, n. 55/2022-2023; C.F.A., Sez. II, n. 39/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 38/2022-2023; C.F.A., Sez. III, n. 68/2021-2022; C.F.A., Sez. II, n. 114/2018-2019; Coll. gar. Sport, SS.UU., n. 9/2016). La continuazione è istituto ispirato al principio del favor rei e si risolve nella concessione di un calcolo della pena complessiva più favorevole di quello derivante dal cumulo materiale allorché le molteplici violazione della stessa o di diversa disposizione di legge costituiscano espressione di un medesimo disegno criminoso (cfr. art. 81 c.p.). Il riconoscimento giurisprudenziale della continuazione quale istituto volto a temperare il rigore del cumulo materiale in casi particolari postula a contrario la vigenza nell’ordinamento sportivo della regola generale fondata sul criterio del cumulo materiale delle varie sanzioni ricevute dal medesimo soggetto; d’altro canto, se la continuazione è istituto di favore nel calcolo delle pene riferibili a violazioni diverse ma frutto del medesimo disegno, sarebbe del tutto irrazionale postulare che in generale – e cioè nel caso di infrazioni diverse e non legate dal vincolo ideativo – possa valere la regola dell’assorbimento, alla stregua della quale solo la sanzione maggiore va scontata effettivamente. Tali conclusioni non risultano infirmate dal disposto degli artt. 19 e 21 del Codice secondo i quali le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sono immediatamente esecutive e le squalifiche vanno scontate dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione. Le disposizioni in parola, infatti, si limitano a sancire il principio dell’esecutività della decisione disciplinare che va immediatamente scontata, a prescindere dalla eventuale presentazione di gravami, ma non incidono sul regime sostanziale applicabile nel caso in cui sanzioni diverse vengano potenzialmente a sovrapporsi sul piano temporale. Le sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutive ma se una seconda sanzione colpisce un soggetto che già ne sta scontando una precedente, la seconda sanzione sarà materialmente scontata – onde non vanificarne l’effettività - solo al termine della prima. Né è decisivo è il fatto che il giudice sportivo abbia determinato la seconda sanzione indicandone la data di scadenza, invece di quantificare la stessa con riferimento alle giornate di squalifica inflitte.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 42/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Anastasi

Riferimenti normativi: art. 44, comma 5, CGS

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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