Processo sportivo in genere – misure cautelari – ratio – natura strumentale e interinale

La funzione della tutela cautelare, sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, è quella di evitare che il tempo occorrente alla decisione del giudizio di merito vada a danno dell’avente diritto, così che essa ha natura strumentale ed interinale rispetto alla decisione di merito; una volta che tale decisione sia intervenuta, ogni interesse sul punto deve considerarsi venuto meno, così che anche l’accertamento della fondatezza del dedotto vizio è privo di qualsiasi effetto utile. L’omessa pronuncia da parte del giudice sulla domanda cautelare non inficia di per sé la decisione di merito.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 43/CFA/2023-2024/D

Presidente: Torsello

Relatore: Saltelli

Riferimenti normativi: art. 96 CGS;

Articoli

1. Chiunque, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, può chiedere l’emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione. In tal caso il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio.
2. La domanda cautelare può essere proposta con il ricorso o con distinto atto e deve essere notificata alle altre parti.
3. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio utile. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni prima della camera di consiglio.
4. Le parti possono costituirsi in camera di consiglio e sono sentite ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico.
5. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all’inizio della discussione.
6. L’ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull’esito del giudizio.
7. Il Tribunale federale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze dell'istante siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del giudizio nel merito.
8. L’ordinanza con cui è accolta la istanza cautelare fissa la data di discussione del giudizio nel merito.

9. L'ordinanza cautelare può essere impugnata innanzi alla Corte federale di appello entro tre giorni dalla sua pubblicazione.

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