Processo sportivo in genere – prova – testimonianza – ammissibilità e rilevanza – spetta al giudice

Spetta al giudice valutare l’ammissibilità e la rilevanza ai fini della decisione delle richieste di testimonianza; si è in presenza di un potere discrezionale il cui esercizio, o mancato esercizio, non è sindacabile se correttamente motivato.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 43/CFA/2023-2024/E

Presidente: Torsello

Relatore: Saltelli

Riferimenti normativi: art. art. 60 CGS;

Articoli

1. La testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d’ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso.
2. Le parti possono richiedere l’ammissione di prove testimoniali, indicando, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e a spese delle parti che ne fanno istanza, previa ammissione degli stessi da parte dell’organo di giustizia.
3. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
4. L'organo giudicante decide sull’esame dei testimoni proposti dalle parti.
5. La testimonianza ha luogo in udienza.
6. Lo svolgimento della testimonianza è regolato dall'organo giudicante. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dall'organo giudicante; le parti potranno rivolgere all'organo giudicante istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all’accertamento del fatto controverso. L'organo giudicante, alla fine della testimonianza, chiede alle parti se vi siano ulteriori domande proponendole, ove lo ritenga utile ai fini del decidere, al testimone.

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