Corte federale d’appello – divieto dei nova in appello – ratio – difetto di competenza non dedotto in primo grado - inammissibilità

Ammettere la rilevabilità del difetto di competenza in sede di appello – allorché nulla si sia ritenuto di eccepire in primo grado - aumenterebbe il rischio di un tardivo revirement sulla questione, in violazione del principio di ragionevole durata del processo, in deroga a quanto previsto dall’art. 44, comma 2, del Codice di giustizia sportiva e dall’art. 2, comma 3, del Codice CONI. L’opposta tesi farebbe venir meno la ragion d’essere del giudizio di primo grado, per devolvere al solo giudice d’appello questioni che potrebbero essere definite immediatamente dal primo giudice, senza prolungare la durata di un processo, quale quello sportivo, che è improntato al principio della massima celerità e a rigorosi termini di celebrazione e di durata. Con sostanziale vanificazione della funzione del doppio grado di giudizio. A ciò va soggiunto che, trattandosi di un motivo che inficia non il provvedimento reclamato, ma un capo della decisione appellata, è evidente che il giudice d’appello non può desumerlo dai fatti di causa, ma deve necessariamente riferire il proprio giudizio ad un capo specifico della decisione appellata (Sezione I, decisione n. 0044/CFA/2022-2023).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 44/CFA/2023-2024/B

Presidente: Torsello

Relatore: Stigliano Messuti

Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, secondo periodo CGS; art. 44, comma 2, CGS; art. 2, comma 3, CGS CONI;

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

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