GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ – NATURA OGGETTIVA – NUOVA CONFIGURAZIONE - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ PER COLPA

La presunzione di colpa derivante dalla previsione dell’art. 6, comma 2, CGS, può trovare un temperamento (attenuante o scriminante) ricorrendo le condizioni di cui all’art. 7, CGS.  In mancanza di adozione ed allegazione del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5, dello Statuto FIGC da parte della società ai fini della valutazione sotto il profilo della idoneità, efficacia ed effettivo funzionamento da parte della Corte, la società non può superare detta presunzione (CFA n. 80/2022-2023). Nel caso di specie, la mancata costituzione in giudizio e l’assenza di allegazione della società reclamata non ha consentito alcun apprezzamento in tal senso da parte della Corte.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 4/CFA/2023-2024/B

Presidente: Cavallo

Relatore: Della Rocca

Riferimenti normativi: art. 6, comma 2, CGS; art. 7 CGS; art. 7, comma 5 Statuto FIGC

Articoli

  1. La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali.
  2. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
  3. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.
  4. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
  5. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.

  1. Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto.

Salva in pdf