Corte federale d’appello – erronea declaratoria di inammissibilità da parte del giudice di primo grado – rinvio degli atti al tribunale di primo grado - necessità di rinvio da parte del giudice d’appello

Una volta statuita l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata evocazione in giudizio dei controinteressati, la Corte federale d’appello deve rinviare gli atti al Tribunale federale, in ottemperanza non solo al disposto dell’art. 106, comma 2, ultimo periodo, CGS ma, prima ancora del principio del contraddittorio, che presenta un espresso rilievo costituzionale (art. 111, secondo comma, Cost.), confermato in termini generali, nel CGS, dall’art. 44. Né possono ritenersi sussistenti i presupposti per dare applicazione ai principi elaborati dalla giurisprudenza (v. da ultimo CFA, decisione/0049/CFA-2023-2024), per potere procedere alla decisione di merito senza rinvio al giudice di primo grado. Non è infatti sufficiente per garantire il contraddittorio, non perfezionato in primo grado, la mera notifica del reclamo alla controparte.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 51/CFA/2023-2024/B

Presidente: Torsello

Relatore: Tucciarelli

Riferimenti normativi: art. 106, comma 2, CGS

Articoli

1. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.
2. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l’organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande contenute nel reclamo, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione.
3. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado.
4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla adozione del dispositivo. Avverso il dispositivo non è proponibile reclamo al Collegio di Garanzia dello Sport.
5. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente.

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