Obbligatorietà delle disposizioni – principio ignorantia legis non excusat – vale anche per le norme sportive internazionali

Opera anche nell’ambito della giustizia sportiva il principio “ignorantia legis non excusat”, per cui, ai sensi dell’art. 4, comma 3, C.G.S., l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto (CFA, Sez. IV, 0012/CFA/2023-2024). Tale conclusione, a maggior ragione, deve valere per quanto riguarda le norme sportive internazionali, tra cui quelle U.E.F.A. e F.I.F.A., ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. b) e c), dello Statuto della F.I.G.C. e dell’art. 3 del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 52/CFA/2023-2024/C

Presidente: Torsello

Relatore: Correale

Riferimenti normativi: art.4, comma 3, CGS

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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