Corte federale d’appello – domande e eccezioni – nuovi documenti - parte che nelle precedenti fasi di giudizio non si è difesa - inammissibilità della produzione di nuovi documenti

L’art. 101, comma 3 (terzo periodo), C.G.S. consente la produzione nel giudizio di reclamo di nuovi documenti. Il testo dell’art. 101, comma 3 (terzo periodo) si limita a richiedere, al fine di osservare il principio del contradittorio e, più in generale, il diritto di difesa, che i nuovi documenti siano analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso. L’ampia formulazione del testo della norma non può, tuttavia, condurre ad affermare che nel giudizio di reclamo sia sempre ammissibile la produzione di nuovi documenti. Risulterebbe altrimenti disattesa la corrente ricostruzione del giudizio di reclamo come una tendenziale revisio prioris instantiae e non come un novum judicium (cfr. CFA, SS.UU., n. 55/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020). A sostegno di tale ricostruzione depone il contenuto degli ulteriori periodi in cui si articola il comma 3 dell’art. 101 C.G.S. Il primo e il secondo periodo del comma 3 dell’art. 101 affermano, rispettivamente, che «Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata» e che «Le domande nuove sono inammissibili». Due affermazioni tipiche di un giudizio di secondo grado che abbia la natura di revisio prioris instantiae (e non di novum judicium). La preclusione dei nova nel giudizio di reclamo, coerente con tale natura, deve riguardare non soltanto l’attività assertiva (in termini di domande ed eccezioni, queste ultime proponibili per la prima volta nel giudizio di reclamo se rilevabili anche d’ufficio), ma anche l’attività asseverativa, vale a dire i mezzi di prova deducibili, compresa la prova documentale. Contrasterebbe con la natura indicata la piena ammissibilità di nuovi documenti nel giudizio di reclamo. Pertanto, il terzo periodo del comma 3 dell’art. 101, che ammette la produzione di nuovi documenti, non deve essere letto come un’eccezione al divieto dei nova nel giudizio di reclamo, ma deve essere interpretato restrittivamente, alla luce della natura del giudizio di reclamo quale revisio prioris instantiae resa evidente dal primo e dal secondo periodo dello stesso comma 3 dell’art. 101 C.G.S. In questa ottica si può leggere la costante affermazione, nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non si deve ritenere ammissibile la produzione di nuovi documenti ad opera della parte che, in assenza di cause ad essa non imputabili, «nelle precedenti fasi di giudizio, non si sia affatto difesa e che, di conseguenza, tenti di rimediare alla propria inerzia processuale dando prova, per la prima volta in appello, dell’insussistenza del presupposto per l’irrogazione delle sanzioni» (CFA, SS.UU., n. 90/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 17/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 115/2020-2021; v. anche CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020). Dal momento che l’art. 101, comma 3 (terzo periodo), si riferisce alla produzione di «nuovi documenti», è evidente che si deve trattare di documenti nuovi rispetto a quelli prodotti nel giudizio di primo grado o, più in generale, rispetto all’attività asseverativa compiuta dal reclamante nel giudizio di primo grado. Si può affermare che la “novità” dei documenti presuppone un giudizio di comparazione con l’attività compiuta dal reclamante nel precedente grado. Da qui l’inammissibilità della produzione, per la prima volta in appello, di documenti che la parte avrebbe potuto produrre nel giudizio di primo grado; e tanto più dei documenti che la parte avrebbe potuto produrre se non avesse deciso, volontariamente, di restare contumace in tale giudizio. Se si opinasse diversamente, si consentirebbe all’incolpato di non partecipare al giudizio di primo grado nella consapevolezza di poter attendere l’esito della lite ed esperire, senza incorrere in alcuna preclusione rispetto alla prova documentale, le proprie difese ed eccezioni soltanto nel giudizio di reclamo, quali motivi di impugnazione della decisione di primo grado fondati su documenti prodotti per la prima volta nel giudizio di reclamo. (Nel caso la Corte ha ritenuto inammissibile la nuova produzione documentale poiché la reclamante è restata volontariamente contumace nel giudizio di primo grado, nonostante la regolare notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza per la discussione del deferimento dinanzi al T.F.N.. Non si tratta di una fattispecie di contumacia involontaria, che avrebbe, in applicazione dell’art. 106, 2° co., C.G.S. determinato in sede di reclamo, una volta accertata la violazione del contraddittorio, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio all’organo di primo grado, quindi con piena rimessione in termini della parte involontariamente contumace. Al contrario, in caso di contumacia volontaria la parte mentre è legittimata ad impugnare, dal momento che è comunque parte (seppur contumace) del giudizio di primo grado, non può però compiere attività che avrebbe potuto compiere nel giudizio di primo grado se si fosse costituita, come la produzione di documenti già al tempo esistenti e disponibili o comunque reperibili con la dovuta diligenza. Se si opinasse diversamente sarebbe violata la tendenziale natura di revisio prioris instantiae del giudizio di reclamo ed inoltre si consentirebbe alla parte di scegliere di non costituirsi nel giudizio di primo grado nella consapevolezza di poter, una volta appreso l’esito della lite, provare mediante documenti, per la prima volta in appello, l’eventuale insussistenza dei presupposti stessi della sanzione disciplinare).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 55/CFA/2023-2024/C

Presidente: Torsello

Relatore: Marzocco

Riferimenti normativi: art. 101, CGS

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1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
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3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

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