Giudizio e responsabilità disciplinare - circostanze aggravanti e circostanze attenuanti - sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società – diversa ratio

Ferma la funzione retributiva e la necessità di garantire proporzionalità e congruità nell’applicazione delle sanzioni, sussiste «una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società̀ con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione general-preventiva) devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità̀ dell’agente (desumibili da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti, quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa....il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali. (Nel caso di specie la reclamante aveva richiesto il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. c), CGS così alterando il limite edittale previsto dall’art. 31, comma 6, C.G.S.).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 55/CFA/2023-2024/H

Presidente: Torsello

Relatore: Marzocco

Riferimenti normativi: art. 12 CGS

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.

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