ARBITRI E UFFICIALI DI GARA – ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI-AIA – RIAMMISSIONE – INTERVENTO DEL PRESIDENTE AIA – SOLO SE IL PARERE DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE SIA NEGATIVO

Ai sensi dell’art. 8, comma 6, lett. o), del regolamento dell’AIA il Presidente dell’AIA “su richiesta scritta e motivata dell’interessato, acquisito il preventivo parere favorevole motivato in forma  scritta  del  Presidente  della  Sezione  di  ultima  appartenenza  del  richiedente,  provvede  alla riammissione nell’AIA di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera e dal ritiro tessera disciplinare; in caso di parere sfavorevole del Presidente della Sezione alla richiesta di riammissione, ogni decisione, valutate le oggettive motivazioni del detto parere,  spetta  al  Presidente  nazionale,  che  delibera  con  provvedimento  motivato;  il  nuovo inquadramento,  con  ricongiungimento  della  precedente  anzianità  associativa,  è  subordinato  alla partecipazione,  da  parte  degli  interessati,  ad  un  corso  di  aggiornamento  organizzato  dal  Settore Tecnico dell’AIA”.  La norma prevede, quindi, che il Presidente dell’AIA intervenga con una valutazione di merito solo nel caso in cui il parere del Presidente della sezione locale sia negativo, mentre nel caso in cui il detto parere sia favorevole, il suo intervento è di mero recepimento e si esprime mediante la riammissione dell’associato. La scelta normativa è, invero, peculiare – e meriterebbe di essere rivista de jure condendo - nella misura in cui la salvaguardia dei valori associativi richiederebbe che la valutazione nel merito della richiesta di riammissione fosse operata a livello nazionale anche nel caso di parere favorevole del Presidente di sezione.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 59/CFA/2022-2023/B

Presidente: Torsello

Relatore: Cestaro

Riferimenti normativi: art. 8, comma 6, lett. o), regolamento AIA;

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