PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – PROVVEDIMENTO PLURIMOTIVATO – LEGITTIMITÀ PARTE DEI MOTIVI - SUFFICIENZA

In presenza di un provvedimento plurimotivato, la coerenza e la legittimità di una delle ragioni su cui si fonda la motivazione del provvedimento è da sola idonea a sorreggerlo, con conseguente perdita di rilevanza delle censure che si appuntano sulle altre autonome ragioni poste alla base del provvedimento medesimo (ex plurimis, Consiglio di Stato sez. IV, 27/10/2022, n. 9161; Consiglio di Stato sez. IV, 28/06/2021, n. 4873; T.A.R. Campania, sez. VIII, 2/1/2023, n. 21).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 59/CFA/2022-2023/E

Presidente: Torsello

Relatore: Cestaro

Riferimenti normativi: art. 44 CGS;

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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