GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ – NON POSSONO ESSERE ESTESI AD OGNI RAPPORTO SOCIALE – ESTENSIONE - NECESSITÀ DI UN INTERVENTO NORMATIVO

L’art. 4, comma 1, C.G.S., nella parte in cui consente di sanzionare la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, non può essere esteso ad ogni rapporto sociale. E ciò ancorché, de iure condendo, l’ordinamento sportivo potrebbe, al fine di promuovere al massimo i suoi fini e la funzione sociale dello sport ampiamente intesa, estendere tali principi per i soggetti dell’ordinamento sportivo oltre i rapporti riferibili all’attività sportiva, fino a ricomprendere i rapporti sociali. Con una estensione dell’ambito applicativo dei principi, peraltro, che non può essere rimessa alla singola Federazione, ma deve muovere dall’ambito esofederale e costituire una scelta dell’intero ordinamento sportivo nazionale (CFA, SS.UU., n. 98/2022-2023) (nel caso in esame la Corte ha ritenuto applicabile tale disposizione in quanto i comportamenti erano riferibili, quantomeno in parte, all’attività sportiva).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 5/CFA/2023-2024/B

Presidente: Torsello

Relatore: Torsello

Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS;

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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