GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ – ART. 4 SOPPRESSO CGS E ART. 6 CGS IN VIGORE – SCRIMINANTE O ATTENUANTE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ – ART. 7 CGS E ART. 7, COMMA 5, STATUTO FIGC – MODELLI DI PREVENZIONE – ADOZIONE - EFFETTI E CONSEGUENZE

Con il nuovo Codice del 2019 v’è stata una rimodulazione della responsabilità oggettiva, con la previsione di una “scriminante o attenuante” a favore delle società. Dal confronto tra l’art. 4, commi 2 e 3 del precedente Codice e l’art. 6, commi 2 e 3 del Codice in vigore, emerge in primo luogo, la soppressione del termine “oggettivamente”. Inoltre – e soprattutto -  il nuovo art. 7 del CGS, che si applica a tutte le ipotesi di cui all’art. 6, rubricato “Scriminante o attenuante della responsabilità della società”, prevede che il giudice sportivo, al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società, valuti l’adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5, dello Statuto FIGC.  In attuazione di tale disposizione, il Consiglio federale ha approvato le relative linee guida (C.U. n. 131/L del 4 ottobre 2019), dettando una serie di principi ai quali le società devono attenersi nell’adozione di c.d. “Modelli di prevenzione”. Il rispetto delle linee guida consente di accertare un’assenza di colpa in capo alle società. Queste ultime dovranno, dunque, provare di aver attivato ed effettivamente, correttamente ed appropriatamente utilizzato un modello organizzativo ed un organismo di vigilanza, controllo e prevenzione tali da consentire, da un esame concreto della fattispecie, un esimente o attenuazione di responsabilità. Si tratta di un modello di responsabilità (che ha riscontri anche nell’ordinamento civile ex artt. 2047 e 2048 c.c. al pari della responsabilità della PA per atto illegittimo) in cui si presume la sussistenza dell’elemento soggettivo fino a prova contraria fornita dalla società. Si verifica, quindi, un’inversione dell’onere della prova, atteso che non è l’organo inquirente a dover provare la colpa della società, ma è quest’ultima che, per andare esente da responsabilità, deve provare l’assenza di colpa (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 58/2021-2022; Corte federale d’appello, n.  77/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. III, n. 82/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU. n. 91/2022-2023). Il nuovo codice evidenzia una transizione del legislatore sportivo dalle ipotesi di responsabilità senza colpa a forme di responsabilità per colpa presunta (o aggravata), tendente ad eliminare o, quantomeno, attenuare il carattere direttamente ‘oggettivo’ per l’attribuzione della responsabilità delle società. Ampliando il raggio d’azione del previgente art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S., si attribuisce al giudice sportivo la potestà di «escludere o attenuare» l’addebito disciplinare riferito alle società incolpate che, comunque, si siano dotate di un assetto organizzativo interno adeguato a prevenire il rischio di illeciti, a meno che non sia provato il contrario.  In dottrina si è correttamente evidenziato che tale scelta ricalca quanto avviene nell’ambito della responsabilità amministrativa delle società e degli enti, là dove l’adozione di modelli organizzativi atti a prevenire illeciti-presupposto (rectius, reati-presupposto) della specie di quello poi verificatosi, può essere impiegato per escludere o limitare la responsabilità delle figure apicali o delle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza (artt. 6 e 7, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) (Corte sportiva d’appello, Sez. III, n. 144/2020-2021). Viene a delinearsi un sistema basato su una forma di attribuzione della responsabilità meno rigida, ancorata alla c.d. “colpa organizzativa”. Il modello, sottoposto al vaglio del giudice, dovrà essere esaminato da quest’ultimo al fine di verificare se vi sia stata un’incapacità della società nel prevenire l’illecito che si è verificato. L’accertamento circa un eventuale deficit organizzativo rispetto ad un “modello di diligenza esigibile” configurerà quella rimproverabilità posta a fondamento della fattispecie sanzionatoria. La mancata adozione del modello organizzativo da parte della società, qualifica dunque la sua responsabilità quale oggettiva in senso stretto, mentre là dove viene adottato se ne verifica un suo affievolimento, demandandosi agli organi di giustizia sportiva la verifica in concreto se il modello adottato e le relative cautele prese possano costituire un esimente o un’attenuazione della responsabilità ex art. 7 CGS. Ove tale accertamento risulti negativo, riespande anche in tal caso la responsabilità di tipo oggettivo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 58/2021-2022; Corte federale d’appello, n. 77/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. III, n. 82/2021-2022). (nel caso di specie la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità oggettiva della società che non aveva adottato alcun modello di organizzazione, gestione e controllo (cd. modello di prevenzione); in mancanza di adozione non si poteva ritenere superata la presunzione di colpa (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 80/2022-2023).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 5/CFA/2023-2024/D

Presidente: Torsello

Relatore: Torsello

Riferimenti normativi: art. 4, commi 2 e 3 CGS previgente; art. 6, commi 2 e 3, CGS; art. 7 CGS; art. 7, comma 5, Statuto FIGC;

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  1. Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto.

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