CORTE FEDERALE D’APPELLO – REVOCAZIONE E REVISIONE –– REVOCAZIONE – INCONCILIABILITÀ CON I PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO – ESCLUSIONE

La revocazione prevista dell’art. 63 CGS non è inconciliabile con i principi costituzionali anche afferenti il giusto processo. La stessa Corte Edu, nelle pronunzie più recenti, ha confermato l’estraneità in radice delle evocate tutele penalistiche rispetto alle sanzioni aventi natura disciplinare, indipendentemente dalla relativa intensità. Vero è che una penalizzazione disciplinare resta comunque distinta ratione materiae da quella penalistica (da ultimo Grande Camera della Corte Edu, Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall c. Islanda, ric. nn. 68273/14 e 68271/14, 22.12.2020) ed un simile principio è per certo ancora più forte se riferito all’autonomia che deve essere riconosciuta e garantita all’ordinamento sportivo nel quale ammende, squalifiche inibitorie o punti di penalizzazione sono misura tipica, ben nota agli affiliati (che ne sono avvertiti accettando di assoggettarsi alle relative regole) ed esclusivamente afflittive all’interno del detto ordinamento. Anche quando si è trattato di discutere dei massimi gradi di sanzione disciplinare (retrocessioni o revoche di titolo) la Corte di Cassazione ha ben chiarito si trattasse di “perimetro legale riguardante la «osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale» e i «comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive» (art. 2, comma 1, lett. b), [della L. n. 280/2003] rientranti nella riconosciuta autonomia dell’ordinamento calcistico” (Cassazione civile SS. UU. 13.12.2018, n.32358). Decisione, quest’ultima, richiamata anche dal Collegio di Garanzia dello Sport a mente del quale è legittimamente devoluta “al legislatore sportivo sia l’osservanza delle disposizioni regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale che delle sue articolazioni, sia le condotte di rilievo disciplinare come l’irrogazione e l’applicazione delle relative sanzioni sportive” (Collegio di Garanzia SS.UU. 13.6.2022 n. 45/2022).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 63/CFA/2022-2023/A

Presidente: Torsello

Relatore: Scordino, Falini

Riferimenti normativi: art. 63 CGS

Articoli

1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:
a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.
5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.

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