CORTE FEDERALE D’APPELLO – REVOCAZIONE E REVISIONE –– REVOCAZIONE – ERRORE DI FATTO - LIMITAZIONE -ESCLUSIONE

La revocazione prevista dall’art. 63 del CGS non è limitata all’errore di fatto in ragione di una qualche sovrapposizione al CGS del Codice CONI. A tal proposito, questa Corte federale ha già precisato che “mentre il codice CONI, prevede che la revocazione di una decisione è possibile solo quando dipende da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante, secondo il codice Figc, invece, la revocazione è possibile nel caso a) di dolo di una delle parti in danno all'altra, b) di prove riconosciute false dopo la decisione, c) di mancata presentazione di documenti influenti a causa di forza maggiore o per fatto altrui, d) di omissione dell’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento oppure di sopravvenienza, trascorso il termine per l’appello, di fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia, e) di errore di fatto commesso dall’organo giudicante” (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 46/2015-2016). Il Codice di giustizia sportiva, dunque, regola più ipotesi e non solo quella dell’errore di fatto, dalla quale fattispecie anzi la lett. d) dell’art. 63 si distingue nettamente. E non vi è alcun “contrasto normativo” che possa limitare le specifiche ipotesi previste dal CGS. Piuttosto alle singole Federazioni sono concessi spazi di importante autonomia e per tale via “il legislatore federale ha, in modo coerente ed esente dalle censure prospettate, operato una estensione delle ipotesi di possibilità di ricorso alla revocazione” (ancora Corte federale d’appello, SS.UU., n. 46/2015-2016). Del resto, tale specifica ipotesi di revocazione - prevista dall’attuale Codice di giustizia sportiva della FIGC, approvato con deliberazione CONI n. 258 dell'11 giugno 2019 - risponde a principi consolidati in ambito federale, tanto è vero che essa era prevista - nei medesimi termini – nelle precedenti versioni del Codice di giustizia sportiva FIGC (v. art. 39, comma 1, lett. d), del CGS FIGC, adottato con decreto del Commissario ad acta del 30 luglio 2014 ed approvato con deliberazione del Presidente del CONI n. 112/52 del 31 luglio 2014; v. art. 28 del CGS FIGC di cui al Comunicato Ufficiale FIGC 9 agosto 2001 n. 28).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 63/CFA/2022-2023/C

Presidente: Torsello

Relatore: Scordino, Falini

Riferimenti normativi: art. 63 CGS;

Articoli

1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:
a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.
5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.

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